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Art. 04 - Attività di tatuaggio e piercing :età minima per legge

Aggiornamento: 4 ago 2021

1. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all' articolo 5 , comma 1.

2. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

2 bis. L’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5 comma 1.

Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 308

1. Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio o di piercing su soggetti di età inferiore a quattordici anni.

    2. Si possono effettuare procedure di piercing o di tatuaggio su soggetti di età tra i quattordici e i diciotto anni solo se autorizzati per iscritto dagli esercenti la patria potestà.


in poche parole , la legge dice che i ragazzi a 14 anni posso fare il piercing senza conenso dei genitori solo ed esclusivamente sul padiglione auricolare( helix,upper lobe, anti helix,ecc)

dai 14 anni ai 18 anni, tutti i piercing diversi da quelli citati sopra, posso essere effettuati solo con il consenso informato letto e firmato dal genitore .


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